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Come posso prenotare una visita ambulatoriale in Clinica?
Può contattare il nostro call center e prenotare la visita con lo specialista che le occorre
Come posso richiedere la cartella clinica alla Villa del Sole?
La richiesta della copia della cartella clinica può essere effettuata compilando apposito modulo disponibile presso l’Accettazione al piano terra nella hall di ingresso. Il richiedente riceverà la documentazione tramite servizio postale. Il richiedente provvede, al momento della richiesta, al pagamento delle spese di fotocopiatura e di spedizione della cartella clinica secondo le apposite tariffe prestabilite dall’Amministrazione (tot. 25.00 euro). L’Ufficio Cartelle cliniche, sito presso gli uffici della Direzione Sanitaria, è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 – alle ore 12.30. In casi specifici per i quali la tutela del segreto professionale ed i motivi di riservatezza della diagnosi richiedono una tutela particolare, si rende necessario l’esclusione della delega ed il rilascio di copia della cartella esclusivamente all’interessato.
Rilascio della copia della Cartella Clinica del minore
La richiesta della cartella clinica deve essere effettuata dal genitore di minore munito di idonea certificazione attestante la paternità o maternità. La cartella clinica può essere rilasciata in copia, dietro specifica richiesta, al paziente minore emancipato che presenta idonea certificazione (art. 390 c.c.).
Rilascio della copia della Cartella Clinica del minore adottato
La cartella clinica o altra documentazione sanitaria del minore adottato può essere rilasciata in copia solo ai genitori adottanti che abbiano perfezionato l’atto di adozione, dietro presentazione di regolare documento di identità e di documento che certifichi l’adozione; solo in caso di impossibilità dichiarata dagli adottanti, la cartella clinica del minore può essere rilasciata ai parenti adottivi più prossimi. Nel caso in cui nella cartella clinica od in altra documentazione sanitaria risultasse la paternità o la maternità originaria questa, a garanzia del segreto d’ufficio, non potrà essere portata a conoscenza di nessuno, salvo autorizzazione espressa dall’autorità giudiziaria.
Rilascio della copia della Cartella Clinica dell’interdetto o dell’inabilitato
L’interdetto per grave infermità (art. 414 c.c.) è rappresentato dal tutore, il quale, producendo la certificazione idonea ad attestare il proprio stato, è legittimamente autorizzato a ricevere copia di cartella clinica. Analogamente l’inabilitato per infermità di mente (art. 415 c.c.), alcoolismo, tossicodipendenza, sordomutismo o cecità è assistito dal curatore il quale, producendo la certificazione idonea ad attestare il proprio stato, è legittimamente autorizzato a ricevere copia di cartella clinica. Il funzionario al momento della richiesta, potrà riconoscere lo stato di interdizione o di inabilitazione dalla copia integrale dell’atto di nascita, o dalla copia della sentenza, da cui risulteranno i motivi e l’indicazione del tutore o del curatore.
Rilascio della copia della Cartella Clinica di un congiunto defunto
Copia della cartella clinica di un defunto può essere richiesta dai legittimari dello stesso (ex. art.536 c.c.) e precisamente: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, in mancanza dei predetti gli ascendenti legittimi, nonché, dagli eredi testamentari. Al momento della richiesta il richiedente dovrà presentare un’autocertificazione attestante la qualità di legittimo erede, la relazione di parentela esistente con il defunto nonché l’indicazione dei dati anagrafici del paziente, della data di entrata, dimissione o decesso e l’indicazione precisa della clinica/reparto in cui il paziente è stato ricoverato. Quando le persone indicate nel comma precedente siano più di una e vi è dissenso, decide l’autorità giudiziaria.
Rilascio della copia della Cartella Clinica all’Autorità Giudiziaria
A seguito di esplicito ordine scritto su carta intestata da parte dell’autorità giudiziaria dovrà essere rilasciata copia autenticata della C.C. od altra documentazione clinica ai sensi dell’art. 256 del nuovo codice di procedura penale; i funzionari e gli addetti dell’amministrazione sono tenuti a consegnare anche la documentazione in originale se così è ordinato, “salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto inerente al loro ufficio o professione”. In quest’ultimo caso l’autorità giudiziaria, se ritiene di non poter procedere senza l’acquisizione della documentazione clinica, potrà ai sensi dell’art. 256, 2 c. del nuovo codice di p.p. ordinare il sequestro.